ART.1
DELLA COSTITUZIONE E DELLE NORME FONDAMENTALI
1. L'U.P.O.I Unione Italiana Osteopati d’Italia - costituita il giorno 30 marzo
2001 in
Roma P.zza Mazzini, 27 presso lo studio del notaio Maria Atonia RUSSO SANTORO,
iscritta a Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma,Velletri e Civitavecchia, è un Associazione
senza fini di lucro.
2. L'attività
dell'"Associazione" è regolata dalle norme del presente Statuto (di
seguito denominato "Statuto") nonché dalle fonti in esso indicate e
dalle deliberazioni degli Organi associativi adottate in conformità di dette
norme.
L’U.P.O.I. è l’Associazione di categoria degli Osteopati. Gli
Osteopatisono i professionisti che in
possesso del titolodi Osteopatia (C.O.
e/o D.O.) svolgono in maniera autonomao
in collaborazione con altriprofessionistil’attivitàdidatticae/o professionale di Osteopatia. Possono essere associati i cittadini
Italiani e gli stranieriche abbiano
conseguitoil titolo in Italia o
all’Esteroquando la loro
formazionesia riconosciutaidonea secondo i criteriprevisti nel presenteStatuto.
Possono essere Soci accreditati tutti gli osteopati in
possesso del titolo di osteopata e, come titoli di base, laurea o titolo
equipollente in scienze mediche, fisioterapiche, motorie e biomediche, che
hanno svolto un programma completo in osteopatia secondo quanto previsto dagli
standards europei.
3. L'Associazione non ha fini di lucro, essendo tutti i proventi destinati
all'attività associativa. Essa è un ente non commerciale che può anche svolgere
attività di natura commerciale purché non a carattere prevalente nel rispetto
dei limiti di cui all'art. 6 del D. Lgs. 460/97.
4. è fatto divieto per l'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
5. E’ fatto obbligo per l'Associazione di devolvere il patrimonio sociale, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra/e Associazioni con
finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e
salva diversa destinazione imposta dalla legge.
6. La durata dell'"Associazione" è illimitata.
7. è stabilita per l'Associazione l'intrasmissibilità della quota o contributo
associativo.
8. Non è prevista la rivalutabilità della quota o contributo associativo.
9. Norme particolari inerenti alla convocazione ed al funzionamento degli
Organi dell'Associazione, nonché tutti gli aspetti dell'attività associativa
non espressamente disciplinati dallo Statuto, saranno oggetto di appositi
regolamenti deliberati dalConsiglio
Direttivo Nazionale, secondo le disposizioni del presente Statuto.
ART. 2
SCOPI
1. L'Associazione
si propone di rappresentare, tutelare e promuovere la categoria degli
osteopati, coniugare gli interessi dei suoi membri con i bisogni della comunità
e sviluppare la conoscenza e l'approfondimento scientifico della professione,
incluse la pratica professionale, la formazione e la ricerca.
In particolare l'U.P.O.I. si prefigge lo scopo di difendere gli interessi
della medicina osteopatica e dei suoi praticanti, esercitare il controllo sul
rispetto della professione, porre in essere tutte quelle operazioni necessarie
ad assicurare la rappresentatività dell'osteopatia in Italia e all'estero,
anche mediante collaborazioni con altre associazioni e/o organizzazioni di
vario genere.
Attraverso i suoi organi l'U.P.O.I. potrà determinare i criteri di
competenza degli osteopati, valutandone gli studi conseguiti in relazione alle
scuole frequentate e ai programmi di studio eseguiti.
L'U.P.O.I. potrà applicarsi per ottenere il riconoscimento ufficiale
dell'osteopatia in Italia e in Europa e per tutto ciò che attiene agli
interessi degli osteopati e la medicina osteopatica; a tal fine potrà
rappresentare i propri iscritti presso le competenti autorità politiche, presso
quelle universitarie e amministrative e ogni altra sede.
L'U.P.O.I. potrà compiere operazioni immobiliari e finanziarie
direttamente strumentali al raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto
delle leggi vigenti.
2. Ai predetti fini l'Associazione si propone di svolgere le seguenti attività:
a. definire e promuovere principi etici e deontologici, che siano vincolanti
per gli associati e riferimento per tutti gli osteopati, garantendo e vigilando
sul loro rispetto;
b. affermare e sviluppare il ruolo e le competenze professionali degli
osteopati nei processi di prevenzione, valutazione, intervento e di
mantenimento, relativi a disfunzioni dell’apparato osteoarticolare delle fasce,
delle catenemiotensive, del cranio e
dei visceri.
c. definire, mantenere e promuovere standard e linee guida per l'esercizio
professionale ai fini del miglioramento continuo dello stato di
salute/benessere della collettività;
d. sviluppare la formazione in osteopatia e migliorare le conoscenze
scientifiche, professionali e culturali degli associati e in genere degli
osteopati; a tal fine, l'Associazione può promuovere incontri, corsi, convegni,
utilizzare tecnologie di comunicazione telematica quali internet ecc.., realizzare
la pubblicazione di opere e di editoriali a carattere scientifico e divulgativo
nelle materie di competenza, promuovere e collaborare con i mass media per la
diffusione di una corretta informazione sulle tematiche dell’osteopatia;
e. intervenire, a tutti i livelli, nella definizione e nella adozione delle
politiche di settore che abbiano ricadute dirette e indirette sulla
professione;
f. promuovere e collaborare con le associazioni dei cittadini per la tutela
della salute;
g. promuovere gli atti necessari per addivenire ad una struttura associativa a
carattere federativo.
h. L’associazionepotrà inoltresvolgere
qualsiasialtra attivitàricreativae culturale lecitaed aderente
agli scopi del sodalizio. L’associazione potrà darela sua collaborazionee/o stipulare convenzioni con enti
pubblicio privatiper lo sviluppo di iniziativeconformi alle sue finalità.
L’associazionepotrà richiedereil
riconoscimento della propria personalità giuridicasecondo quantoprevisto da d.p.r. 10/02/2000 n. 361
ART. 3
DEI LIVELLI ASSOCIATIVI TERRITORIALI
L’Associazione negli sviluppi futuri può autorizzare livelli associativi
territoriali, regionali, provinciali, emanando i relativi regolamenti organizzativi.
ART. 4
DEI PROVENTI
1. I proventi dell' Associazione sono rappresentati dalle
quote associative, ordinarie o straordinarie,dagli introiti delle attività
sociali, dai contributi di enti pubblici o privati e da eventuali donazioni,
eredità e lasciti testamentari, che siano accettati dal Direttivo Nazionale e
non contrastino in alcun modo con gli scopi dell'Associazione né siano di
ostacolo all'indipendenza o all'autonomia della sua gestione.
2. L'importo della quota associativa relativa ad ogni anno solare sarà
stabilito, dall’Ufficiodi
PresidenteNazionale.
ART. 5
DEI COSTITUENTI L'ASSOCIAZIONE E DELLE CATEGORIE DEGLI ASSOCIATI
1. Gli associati si distinguono in:
a. Ordinari;
b. Sostenitori;
c. Onorari.
2. Sono associati Ordinari coloro che:
a. siano in possesso dei titoli professionali indicati all'articolo 1;
b. abbiano presentato domanda di ammissione al Presidente e la stessa sia stata
accolta dall’Assemblea dei Soci e siano
in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Sono associati Sostenitori le persone fisiche e giuridiche, pubbliche o
private, che sostengano l'azione dell'Associazione mediante aiuti e/o
sovvenzioni a carattere periodico o, se una tantum, secondo le condizioni
stabilite dalla Presidenza Nazionale.
4. Sono associati Onorari coloro che, per capacità, incarichi o cariche
ricoperte, hanno reso all'Associazione servizi di particolare importanza, o
coloro che hanno raggiunto posizioni di indiscusso prestigio nel campo
accademico e professionale e in ambito sociosanitario ed accettino di far parte
dell'Associazione. Gli associati Onorari sono nominati dal Direttivo Nazionale.
5. Possono aderire e supportare l'associazione come partecipanti
studenti coloro che frequentano i corsi universitari di Osteopatia, corsidi formazione in osteopatia presso
scuolericonosciute validedall’UPOIo da altre associazioni nazionali riconosciute rappresentative
dall’UPOI.
ART. 6
DIRITTI DEGLI ASSOCIATI
1. Tutti i sociin
regola con la quotaordinariahanno diritto al voto oneri sono nominati dallaide dalnoscimento della propria
personalità giuridicasecondo
quantoprevisto da d.p.rl.sodae capacità elettorale passiva, che
esercitano secondo le modalità previste nel presente Statuto.
2. I partecipanti studenti hanno diritto ad essere rappresentati all’interno
dell’UPOI da delegati eletti dagli studenti secondomodalitàemanatedal Direttivo Nazionale.
3. Lo status di associato Sostenitore e di associato Onorario non è
incompatibile con lo status di associato Ordinario: in tal caso l'associato è
titolare dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. La qualità di socio è personale e intrasmissibile. In caso di recesso, il
socio non ha diritto alla restituzione di quote o contributi associativi.
Ciascun socio può recedere dall’associazione dandone comunicazione al
Presidente entroi sei mesiprecedentila chiusuradell’anno sociale ed
il recessoha vigoredalla data di detta chiusura. Il socioreceduto o espulso non ha dirittoad alcun rimborsodelle quotepagate nealcun diritto sul
patrimonio sociale. Le quote sociali sono intrasmissibili.
ART. 7
DOVERI DEGLI ASSOCIATI
1. Tutti gli associati sono tenuti al rispetto dello Statuto e delle
deliberazioni degli Organi Associativi. L’ammissione a socioimplical’incondizionataaccettazionedel presente statuto.
2. Tutti gli associati, nello svolgimento della loro professione, sono tenuti
ad osservare quanto stabilito dallo Statuto e dagli Organi Sociali, che,
all'atto dell'iscrizione, essi riconoscono come vincolante.
3. è inoltre dovere di tutti gli associati ordinari e dei partecipanti studenti
a. versare all'Associazione la quota di iscrizione annuale stabilita dagli
organi associativi;
b. partecipare alla vita associativa.
4. L'iscrizione all'Associazione ha validità annuale e coincide con l'esercizio
sociale. Gli associati ordinari ed i partecipanti studentipossono rinnovare la propria iscrizione
mediante il versamento della quota associativa entro il 31 marzo dell'esercizio
successivo, senza interruzione del rapporto, per poter eleggere e ricoprire
cariche sociali, in caso di elezioni, dovranno essere in regola con il
pagamento dell’anno precedente e averlo rinnovato entro il 31 marzo dell’anno
in corso.
ART. 8
DELLA PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO ORDINARIO
La qualità di associato si perde per morte,
recesso, esclusione ed espulsione.
2. Costituisce motivo di espulsione:
a)La presentazione, all'atto della domanda di
ammissione quale associato ordinario, di documenti o dichiarazioni false e la
recidiva nella violazione di uno o più doveri stabili dal presente Statuto. Non
osservare le norme di normale convivenza nei locali dell’associazione.
b)Rendersi colpevoli di azioniche comunquepossano arrecare danni o pregiudizi all’associazione.
c)Essere di ostacolo con il proprio comportamento
al normale svolgimento della vita sociale.
d)Contravvenire alle norme dello statutoo non osservare le disposizioni emanate
dall’Ufficio di Presidenza e dal Consiglio Direttivo.
e)Essere moroso nel versamento delle quote
associative.
3. Costituisce motivo di esclusione la perdita dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2 lettera a.
ART. 9
ORGANI SOCIALI
Gli organi dell'U.P.O.I. sono:
a) L’Ufficio di Presidenza Nazionale ;
b) Assemblea Generale;
c) Consiglio Direttivo Nazionale;
c) Presidente Nazionale;
e) Accademia Italiana di medicina Osteopatica dell’UPOI;
Tutte le cariche sono onorifiche.
ART. 10
ASSEMBLEA GENERALE
L'Assemblea Generale è costituita da tutti i soci in regola con i
versamenti delle quote associative. Essa è ordinaria o straordinaria.
L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente 120 giornidal termine dell’esercizio sociale di ogni
anno, mediante la lettera raccomandata, fax, o mail, da inviarsi almeno otto
giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza.
L'avviso di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e l'ora
dell'assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'ordine del
giorno da trattare.
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione,
quando siano presenti o rappresentati almeno il 51% dei soci, mentre in seconda
convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci.
L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei presenti o
rappresentati.
Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.
E' previsto l'istituto della delega per cui ogni socio può essere portatore
al massimo di due deleghe.
Le votazioni relative all’elezione del Presidentee del Consiglio Direttivo avvengono a
scrutinio segreto e vengono prese a maggioranza dei votanti. In caso di parità
si procede a scrutinio palese e prevale il voto del Presidente.
L’Assemblea, all’unanimità, può decidere di procedere alla votazione del
Presidente e del Consiglio Direttivo a scrutinio palese.
L'Assemblea straordinaria può essere convocata dal Presidente, dalConsiglio Direttivo Nazionale e dall’Assemblea
Ordinaria, se se ne ravvisi la necessità o nei casi previsti dalla legge, con
le modalità fissate per la convocazione in sede ordinaria. L'Assemblea
straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno 4/5 dei soci
in prima convocazione, e con qualunque sia il numero dei presenti in seconda
convocazione. L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due
terzi dei soci presenti o rappresentati, in prima convocazione, in seconda
convocazione delibera a maggioranza dei Socipresenti e rappresentati.
Le assemblee tutte vengono presiedute dal Presidente del Consiglio
Direttivo e, in caso di suo impedimento, dal Segretario Nazionale. Il
Presidente nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori per constatare
la regolarità delle deleghe e del diritto ad intervenire alla seduta
assembleare.
Delle riunioni assembleari si redige un verbale sottoscritto dal
Presidente, dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori.
ART. 11
COMPITI DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea è sovrana e deliberasu tuttigli obiettivigenerali dell’Associazione per il quinquennio
successivo.
L’Assemblea ha i seguenti compiti:
• approvare il bilancio consuntivo.
• eleggere il Presidente Nazionale i membri del Consiglio Direttivo
Nazionale. L’elezione avviene all’unanimità , finchè il numero dei soci non
supera cinque e a maggioranza dei presenti superando tale limite.
• deliberare su proposte di modifica dell'atto costitutivo, dello
statuto.
• deliberare su quanto previsto nell'ordine del giorno.
ART. 12
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto da 5 membri e dura in carica 5 anni,
salvo revoca o dimissioni. Il Consiglio Direttivo è composto da un Presidente
,un Segretario e tre membri.
In caso di morte o dimissioni dei consiglieri, il Consiglio provvederà
alla loro sostituzione per cooptazione.
Il Consiglio Direttivo Nazionaleè
investito da tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e tra
gli altri ha il compito di:
1Eleggereil
Segretario Nazionale;
2Deliberare su questione di interesse generale
dell'U.P.O.I.;
3Porre in essere ogni azione volta al conseguimento
degli scopi sociali;
4Convocare le assemblee sia ordinarie che straordinarie;
5Deliberare su ammissione, decadenza, recesso e
espulsione dei soci;
6Determinare, di anno in anno, le quote sociali
ordinarie per i soci ordinari e straordinarie per i praticanti studenti;
7Predisporre e presentare il bilancio consuntivo;
8Assumere, retribuire, liquidare dipendenti e
collaboratori, attribuire incarichi professionali determinandone i compensi;
9Tenere un libro soci in cui elencare nominativamente
tutti gli iscritti, con i loro dati anagrafici e il numero di tessere
attribuiti.
Il Consiglio Direttivo Nazionale si riunisce almeno una volta l'anno,
prima della data fissata per l'adunanza dell'Assemblea Generale ordinaria, per
deliberare sul bilancio consuntivo.
Inoltre il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente Nazionale
oqualora ciascuno dei suoi membri
avanzi apposita richiesta.
Il Consiglio Direttivo Nazionale è convocato con comunicazione scritta
agli interessati per posta, via fax o viamail, almeno otto giorni liberi prima della data della riunione, e deve
contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora della stessa, in prima o seconda
convocazione, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno.
Le riunioni sono comunque valide senza l'osservanza delle formalità
suddette, se sono presenti tutti i membri del Consiglio Nazionale.
Le riunioni sono valide in prima convocazione con la presenza di tutti i
membri del Consiglio Direttivo Nazionale, mentre in seconda convocazione le
riunioni sono validamente costituite qualunque sia il numero dei partecipanti.
Le delibere del Consiglio vengono prese a maggioranza dei votanti e, in
caso di parità,la votazione avviene a
scrutinio palese e prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza dal Segretario
Nazionale. Di tutte le riunioni deve essere redatto il verbale, da riportare su
apposito registro e da sottoscrivere da tutti i partecipanti.
Le cariche attribuite ai membri del Consiglio Direttivo possono essere
revocate in caso di comportamento contrastante con gli interessi dell'Associazione.
In tal caso organo preposto a deliberare è l'Assemblea generale in seduta
straordinaria,partecipata da almeno la
metà degli associati.
ART. 13
PRESIDENTE
Il Presidente dell'U.P.O.I è automaticamente il Presidente del Consiglio
Direttivo. Egli ha la rappresentanza legale dello stesso di fronte a terzi ed
in giudizio.
Il Presidente presiede le assemblee; ha la facoltà di delegare la firma
sociale ad uno dei membri del Consiglio; vigila sull'applicazione dello
statuto; firma i bilanci.
Il Presidente potrà assumere provvedimenti di urgenza per
i quali poi dovrà chiedere la ratifica del Consiglio Direttivo Nazionale. Tutte
le cariche sono onorifiche.
Il Presidente resta in carica cinque
anni.
In caso di
impedimento temporaneo o assenza del Presidente Nazionale, le sue funzioni sono
esercitate dal Segretario Nazionale.
In caso di impedimento permanente, di dimissioni o di morte del Presidente
Nazionale, le sue funzioni sono assunte dal Segretario Nazionale, che entro sei
mesi provvede alla convocazione dell’Assembleaper il rinnovo di tutte le cariche elettive.
ART. 14
DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA
NAZIONALE
1. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è composto dal Presidente Nazionale e da
due membri, designati dal Presidente medesimo tra i componenti del Direttivo.
2. L'Ufficio di Presidenza Nazionale è l'organo di amministrazione attiva
dell'Associazione. L'Ufficio di Presidenza Nazionale predispone altresì i
programmi e gli schemi di lavoro elaborati dall’Assemblea e dal Direttivo
Nazionale.
3. In caso di urgenza, l'Ufficio di Presidenza Nazionale adotta
provvisoriamente i provvedimenti di competenza della Direttivo Nazionale, che
dovranno da questa essere ratificati nella prima riunione utile successiva.
4. L'Ufficio di Presidenza Nazionale assume i provvedimenti a maggioranza
assoluta dei suoi membri.
5. L'Ufficio di Presidenza Nazionale può avvalersi di consulenti esterni o
interni per progetti di particolare interesse o rilevanza sottoposti alla
approvazione unanime della Direzione Nazionale, quali lo sviluppo della libera
professione, le relazioni con l'estero, le relazioni sociali, la comunicazione
e le pubbliche relazioni, la stampa e quant'altro ritenuto di utilità per il
progresso dell'Associazione. Il ricorso a consulenti esterni è subordinato alla
preventiva presentazione dei progetti, dei relativi costi e dei criteri di
scelta del consulente.
6. Ciascun membro dell'Ufficio di Presidenza Nazionale, può essere nominato dal
Presidente responsabile di un Ufficio Centrale.
7. Sono Uffici Centrali la Segreteria Nazionale,
la Tesoreria,
la Formazione
e Ricerca, il Giuridico Professionale all'interno del quale possono essere
istituite specifiche sezioni per la libera professione. Gli Uffici Centrali,
possono essere istituiti se ritenuti necessari dal Direttivo Nazionale.
ART. 15
L’ACCADEMIA
L’Accademia è l’Organo costituito dai direttore i delle
scuole di osteopatia iscritte all’UPOI.
Il Consiglio dell’Accademia è nominato dal Presidente che
lo Presiede.
La revoca di componente del consiglio deve essere determinata dal
Consiglio Direttivo, in seduta straordinaria con la maggioranza prevista dallo
statuto.
L'Accademia deve esaminare le metodologie di studio e i programmi delle
scuole frequentate dagli allievi e degli osteopati che intendono diventare soci
dell'U.P.O.I..
L'Accademia deve tenere l'albo degli osteopati, l'elenco cioè di tutti
quei soggetti che hanno conseguito il Diploma di Osteopatia. Il Presidente
dell'Accademia nomina un membro responsabile dell'albo.
Il Presidente dell’UPOI coordina l'attività dell'Accademia, la
rappresenta in ogni sede, firma tutti gli atti necessari ed ha la facoltà di incaricare,
in caso di necessità o di suo impedimento, un sosituto che prenderà la nomina
di Direttoreper tutta la durata
dell'incarico. In questo caso il Direttore ha diritto a far parte del Consiglio
Direttivo.
La carica di Direttore e di membro
dell'Accademia non sono incompatibili con altre cariche all'interno
dell'U.PO.I.
Ogni qualvolta il Consiglio dell'Accademia deve assumere decisioni su
quesiti posti dal direttivo U.P.O.I., le decisioni dovranno essere assunte a
maggioranza assoluta, in prima convocazione, o a maggioranza dei presenti in
seconda convocazione; in caso di parità di voti prevarrà il voto del Presidente
o del Direttore.
Gli obiettivi che deve realizzare sono:
il controllo sulla formazione degli osteopati che operano in Italia che
faranno richiesta di essere accreditati e fare parte del registro
dell'U.P.O.I..
L'Accademia su richiesta dai Direttoridelle scuole interessate ad aderire all'U.P.O.I., si occuperà di
verificare e accreditare le scuole di osteopatia che operano in Italia o in
Europa, che hanno svolto e svolgono il loro programma in conformità alle
direttive Europee e a quant'altro previsto dallo statuto dell'U.P.O.I. e dal
presente regolamento. Gli allievi praticanti alla fine dei corsi di studio
delle scuole di provenienzapotranno
accedere al diploma in osteopatia dell’UPOI
L'Accademia, che ne sarà garante, darà il proprio consenso per
l'iscrizione al'U.P.O.I..
I criteri di accreditamento
Possono essere accreditati tutti gli osteopati che operano
in Italia in possesso del titolo di osteopata C.O. o D.O. e, come titoli di
base, laurea o titolo equipollente in scienze mediche, fisioterapiche, motorie
e biomediche, rilasciati e riconosciuti dagli stati sede della scuola di
provenienza, che hanno svolto un programma completo in osteopatia secondo
quanto previsto dagli standards europei con un impegno di almeno 1200 ore
teorico-pratiche, part-time o full-time. Possono essere ancora accreditati gli
osteopati che hanno frequentato scuole full-time di almeno 5000 ore, in possesso
del diploma di scuola media superiore o equipollente.
ART. 16
(DEI CONSULENTI)
1. L'Associazione può avvalersi di esperti per consulenze, pareri ed indirizzi
tecnici nei vari settori di attività.
ART. 17
ESERCIZIO SOCIALE-BILANCIO.
Gli esercizi sociali hanno inizio il primo gennaio e si chiuderanno il 31
dicembre di ogni anno. Entro 120 giorni dopo la fine di ogni esercizio sociale
il Consiglio Direttivo provvede alla stesura del bilancio consuntivo,
avvalendosi anche dell'opera di professionisti specializzati e dovrà presentarlo
all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro lo stesso termine
ART. 18
SCIOGLIMENTO
L'U.P.O.I. potrà essere sciolta con delibera dell’Assemblea in seduta
straordinaria, assunta con il voto favorevole della maggioranza dei suoi membri
presenti.
Il Consiglio Direttivo provvederà a designare uno o più liquidatori e
deciderà in merito alle modalità di scioglimento e alla destinazione delle attività
residue, non in contrasto con le finalità proprie dell'U.P.O.I.
ART.19
MODIFICHE DELLO STATUTO
Il presente statuto,può essere modificato dall'assemblea generale,con le maggioranze previste per l'assemblea
straordinaria.
ART. 20
RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le
norme di legge vigenti in materia di associazioni senza fini di lucro.
ART. 21
Il presidente è autorizzato a costituirsi davanti al Notaio per apportare
allo statuto le modifiche che saranno ritenute necessarie ai fini delle
registrazioni e trascrizioni di legge.
L’Associazione ha sede sociale in Aci Castello Via A.
Da Messina 7 , con delibera del Consiglio Direttivo la sede potrà essere
trasferita anche altrove ma sempre ne territorio Italiano.
Se avete feedback su come possiamo rendere il nostro sito più consono per favore contattaci e ci piacerebbe sentire da voi.